venerdì 17 giugno 2011

DECRETO LEGGE IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE



CONSIGLIO DEI MINISTRI
del 16 giugno 2011
DECRETO LEGGE IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE
Scheda di sintesi
1. E’ ripristinata la procedura di espulsione coattiva immediata per tutti gli extracomunitari clandestini che:
- sono pericolosi per l’ordine pubblico
e la sicurezza dello Stato;
- sono a rischio di fuga;
- sono espulsi con provvedimento
dell’autorità giudiziaria;
- violano le misure di garanzia imposte dal Questore;
- violano il termine per la partenza volontaria.
2. Viene introdotto l’allontanamento coattivo (espulsione) anche dei cittadini comunitari per motivi di ordine pubblico se permangono sul territorio nazionale in violazione delle prescrizioni previste dalla Direttiva 38/2004 sulla libera circolazione dei comunitari.
ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S
3. Viene prolungato il periodo di permanenza nei Cie (Centri di identificazione ed espulsione) fino a 18 mesi in linea con le disposizioni della Direttiva.
4. Vengono previste misure di garanzia idonee ad evitare il rischio di fuga dello straniero. La violazione delle misure viene punita con la multa da 3.000 a 18.000 euro.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S
5. Vengono rimodulate le fattispecie dei reati di violazione e reiterata violazione dell’ordine del Questore di lasciare il territorio con la previsione della sanzione pecuniaria e viene prevista la possibilità per il giudice di pace di sostituire la condanna con l’espulsione.
6. E’ attribuita al giudice di pace la competenza anche sui reati di violazione e reiterata violazione dell’ordine del Questore di lasciare il territorio e sui reati di violazione delle misure di garanzia per evitare il pericolo di fuga e di violazione delle misure alternative al trattenimento imposte dal Questore.
7. Vengono previste misure alternative al trattenimento nel Cie per lo straniero irregolare che non sia pericoloso, quali la consegna del passaporto o altro documento equipollente, l’obbligo di dimora e l’obbligo di presentazione presso gli uffici della forza pubblica. La violazione delle misure viene punita con la multa da 3.000 a 18.000 euro.
8. Viene prevista la concessione di un termine per il rimpatrio volontario, anche assistito, dello straniero irregolare che non rientri nelle condizioni previste al punto 1.
9. Vengono introdotte ulteriori misure di adeguamento della normativa nazionale alle Direttive 38/2004 e 115/2008.

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